Termine essenziale, inadempimento, risoluzione ex lege, sussistenza. Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.02.2011 n. 3993
Qualora sia pattuito un termine essenziale per l’adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall’indagine in ordine alla importanza dell’inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l’imputabilità dell’inadempimento.