Appalti pubblici: la Corte UE boccia i limiti italiani posti ai raggruppamenti di imprese
E contraria al diritto Ue la normativa italiana in materia di appalti pubblici nella parte in cui vieta ad un operatore economico, di avvalersi, per eseguire un appalto, di mezzi appartenenti ad uno o a svariati altri soggetti, eventualmente in aggiunta ai propri mezzi. Lo ha stabilito la Corte Ue decidendo la Causa C-94/12.
Per i giudici di Lussemburgo infatti: “La direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad una disposizione nazionale, la quale vieta agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.
Dunque, l’amministrazione aggiudicatrice deve tenere conto del diritto dell’operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri che disporrà dei mezzi necessari per eseguire l’appalto.
Infatti, la direttiva non vieta ai candidati di fare riferimento alle capacità di più soggetti terzi per comprovare che soddisfano un livello minimo di capacità o i criteri fissati da un’amministrazione aggiudicatrice. Ma prevede la possibilità per l’operatore economico di avvalersi indistintamente di tecnici, che facciano o meno parte integrante dello stesso, ma di cui egli disporrà per l’esecuzione dell’opera. Lo stesso vale per l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui esso disporrà per eseguire l’appalto, senza limitazioni quanto al numero dei soggetti che forniranno tali strumenti.
Una simile impostazione va a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma anche delle amministrazioni aggiudicatrici, facilitando l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
In ultimo, se non si può escludere l’esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, tuttavia tale ipotesi costituisce una situazione eccezionale e non può essere assurga a regola generale nella disciplina nazionale.