L’accertamento sintetico non può essere utilizzato per determinare induttivamente i maggiori ricavi o compensi di un titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
E’ quanto ha ritenuto precisare la sentenza 47/05/2013 della Commissione Tributaria Regionale Liguria.
La pronuncia interviene sulla possibile interrelazione tra due diverse metodologie di accertamento (induttivo e il redditometro) a cui l’amministrazione finanziaria qualche volta ricorre. In particolare, si tratta di quei casi in cui, nell’ambito di un accertamento per Irpef, Irap e Iva su titolari di ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti, l’ufficio tenta di sostenere la validità del risultato degli studi di settore o di ricalcolare i maggiori ricavi/compensi facendo riferimento al tenore di vita e ai beni a disposizione del soggetto controllato.
La decisione dei giudici liguri trae origine proprio da un avviso per Irpef, Iva e Irap relativo all’anno di imposta 2004 ed emesso nei confronti di una contribuente, titolare di ditta individuale con un’attività commerciale. Non ritenendo congruo il reddito dichiarato rispetto al tenore di vita, l’ufficio ha avviato un accertamento di tipo induttivo, determinando maggiori ricavi e maggiore volume d’affari mediante l’applicazione dei coefficienti redditometrici sui beni posseduti dalla signora (un’autovettura e un’abitazione), tenendo altresì conto delle spese sostenute nel 2006 a titolo di incrementi patrimoniali nella misura di un quinto. In seguito al maggior reddito così ottenuto, l’ufficio ha accertato una maggiore Irpef, Irap e Iva.
In questo modo il Fisco aveva determinato maggiori ricavi d’impresa sulla titolare della ditta individuale attraverso la metodologia di accertamento sintetico che, invece, determina il reddito complessivo del soggetto persona fisica.
L’atto è stato impugnato in Ctp che ha respinto il ricorso. La Ctr Liguria, invece, ha accolto l’appello della contribuente e ha ritenuto non legittimo l’utilizzo congiunto di due diverse metodologie di accertamento. Non è, infatti, possibile determinare maggiori ricavi derivanti dall’attività commerciale svolta da un contribuente in forma individuale mediante l’accertamento redditometrico che consente, invece, la determinazione del maggior reddito complessivo della singola persona fisica.
Non ci sono, dunque, interrelazioni tra l’accertamento che può essere espletato per calcolare i maggiori ricavi o compensi (analitico-induttivo e induttivo) e l’accertamento sintetico (redditometro) che può essere espletato per determinare il maggior reddito della persona fisica. Si tratta, infatti, di metodologie che hanno per oggetto l’individuazione di valori presuntivi diversi.
L’accertamento analitico-induttivo (come, per esempio, quello basato sull’applicazione degli studi di settore) e induttivo puro si propongono di individuare i ricavi o i compensi presunti in relazione all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. L’accertamento sintetico (e quindi anche il redditometro) mira a ricostruire il reddito complessivo del contribuente, che può essere formato dagli stessi redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche da altre tipologie reddituali, come i redditi diversi, di capitale, eccetera. In sostanza, gli accertamenti induttivi devono essere utilizzati per individuare presuntivamente una componente di una tipologia reddituale, mentre il redditometro si propone di fotografare il reddito complessivo del contribuente, dato dalla somma dei vari redditi conseguibili (tra cui anche i ricavi del reddito d’impresa)
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