Diritto Tributario

Dimostrando la forza maggiore, il contribuente può domandare la non punibilità.

Come noto l’art. 6 comma 4 del DLgs. 472/97 stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”: detta causa di non punibilità, di evidente natura penalistica si verifica in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili, i quali determinano in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto che non ha alcuna possibilità di evitarli e, dunque, di adempiere alle proprie obbligazioni.

Si consiglia spesso di richiamare il citato articolo al contribuente che ricorre verso l’erogazione di sanzioni, normalmente sostenendo che la impossibilità di versare quanto richiesto (incapacità finanziaria) è acusa di circostanze eccezionali ed imprevedibili che rendono tale stato d’essere senza colpa.

Già in passato, l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto l’esimente in situazioni eccezionali, molto meno frequenti se paragonate all’illiquidità finanziaria, quali ad esempio – caso ormai di scuola – nel caso della mancata esportazione della merce entro i termini di Legge in quanto nello Stato di destinazione era in corso una rivoluzione (si trattava della rivoluzione khomeinista dei primi anni ’80 in Iran – R.M. 25 maggio 1981 n. 370367.
E, ai giorni nostri, con una recente nota del 7 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la causa di non punibilità per le violazioni di obblighi tributari derivanti dalla difficoltà (se non impossibilità, magari temporanea) di rinvenire la documentazione necessaria al loro corretto espletamento, dovuta al crollo di un’ala di un edificio in cui aveva sede una società (caso successo ad un contribuente con sede nel capoluogo Campano).

Quale che sia l’evento, la forza maggiore deve sempre essere dimostrata dal contribuente, “non solo con riferimento al diretto e concreto collegamento tra l’evento e l’impossibilità ad adempiere, ma anche con riguardo alla conseguente ed effettiva durata di tale impossibilità”.