Diritto Societario

Il rinnovo degli Organi di controllo nelle srl alla prima scadenza.

Con le assemblee di approvazione del bilancio 2013 scadono gli ultimi incarichi triennali dei collegi sindacali a cui si applica per la prima volta l’art. 2477 c.c. e, a distanza di tre anni, non è ancora univoca l’interpretazione del dettato normativo.

L’attuale “sistema” dei controlli legali distingue nettamente tra spa, che sono sempre tenute alla nomina del collegio sindacale, e srl, nelle quali la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è sempre facoltativa, in quanto è sufficiente nominare un revisore unico.
È quanto prevede l’interpretazione letterale della norma di legge, sostenuta dal CNDCEC, da Assonime e da Assirevi. L’art. 2477 c.c. prevede infatti che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria” (omissis…).

In caso di nomina del collegio sindacale è necessario anche assoggettare la società alla revisione legale, mentre non vale il contrario, ovvero in presenza del solo revisore legale, quest’ultimo, non potrà né dovrà esercitare l’attività di vigilanza tipica del sindaco.
È però opportuno ricordare che ci sono anche autorevoli differenti letture dell’art. 2477 c.c.: secondo la Massima del 3 aprile 2012 del Consiglio Notarile di Milano, l’attuale 2477 c.c. richiederebbe sempre la nomina del collegio sindacale/sindaco unico e non consentirebbe quindi la possibilità alternativa di nominare il solo revisore legale (si è allineato a tale posizione anche il Comitato Notarile del Triveneto con la massima I.D.13).

In particolare, va ricordato che l’obbligo di nomina nelle srl sorge se la società:
– ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, pari a 120.000 euro;
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– per due esercizi consecutivi ha superato i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in forma estesa. Tale obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La norma prevede che si applichino le disposizioni in tema di società per azioni. In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, è previsto che ad essa provveda il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti dal legislatore, sono i seguenti:
– il collegio sindacale/sindaco unico;
– il revisore unico o la società di revisione.
A seguito delle ultime modifiche all’art. 2477 c.c., i soggetti incaricabili della revisione legale sono i medesimi nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.

In caso di nomina del collegio sindacale, per poter incaricare quest’ultimo della revisione legale è necessario che:
– la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– la società non sia un ente di interesse pubblico;
– il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili;
– la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto.

La disciplina civilistica dei controlli societari nelle srl, per quanto riguarda l’obbligatorietà del collegio sindacale, presenta incoerenze tali da richiederne, ci si augura, una pronta correzione. Sono forse proprio queste gravi incoerenze dell’attuale art. 2477 c.c. ad aver indotto alcuni autorevoli Consigli Notarili a “forzarne” l’interpretazione, come autorevolmente sottolineato in dottrina.

fonte: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_459751.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_459751.aspx&utm_campaign=articolo