Diritto Tributario

I Consorzi beneficiano della tassazione applicata ai Gruppi di imprese?

Il consorzio è un istituto che può trovare applicazione nei più diversi settori, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato. Nel nostro ordinamento, peraltro, non è rinvenibile una definizione generale di consorzio: esso può definirsi un’associazione di persone fisiche o giuridiche, liberamente creata per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di questi soggetti.

Dal punto di vista fiscale, può accadere che il consorzio possieda molte perdite fiscali mentre i consorziati presentino costantemente redditi imponibili. In questo caso, potrebbe essere interessante approfondire in quali circostanze si potrebbe applicare la tassazione di gruppo.
I presupposti soggettivi richiesti per l’applicazione del regime del consolidato fiscale nazionale sono contenuti nel comma 1 dell’art. 117 del TUIR.

In base a tale disposizione accedono al regime, sia in qualità di controllanti che di controllati, i soggetti elencati dall’art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR, tra i quali sussiste un rapporto di partecipazione societaria ed i soggetti di cui alla lett. d) possono optare solo in qualità di controllanti. Pertanto, la qualifica di ente controllante può essere rivestita dai seguenti soggetti passivi IRES:
società di capitali residenti, cioè società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione;
enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali;
– società ed enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato a condizione che operino in Italia mediante una stabile organizzazione.

Inoltre, deve sussistere un rapporto di controllo qualificabile come controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., tale da soddisfare anche gli ulteriori requisiti indicati nell’art. 120 comma 1 lett. a) e b) del TUIR.
In sostanza, la partecipazione rilevante ai fini fiscali deve essere tale da attribuire alla controllante una percentuale superiore al 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e dei diritti alla percezione degli utili.

Coordinando le norme sul consolidato fiscale con quanto previsto in materia di consorzi (artt. 2602 e ss. c.c.), si osserva che, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., le società previste nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile possono assumere come oggetto sociale lo scopo consortile, così come indicato nell’art. 2602 c.c..

In altre parole, il consorzio può assumere la forma di: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limita e cooperativa.
Infatti, in materia di società commerciali (vale a dire di società di capitali e società di persone, ad eccezione della società semplice), il codice civile sembra riconoscere la possibilità di assumere quale scopo societario quello consortile di cui all’art. 2602 c.c.

Lo scopo consortile rappresenta l’oggetto sociale

Alle società consortili si applicano le norme relative alla forma sociale scelta. In particolare, secondo la sentenza della Cassazione 27 novembre 2003 n. 18113, la disciplina applicabile a questo tipo di società (costituite ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ) va ricercata nelle norme specificamente disciplinanti il tipo societario di volta in volta prescelto.
Secondo tale orientamento, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo sociale adottato, se la loro applicazione è incompatibile con i profili essenziali del fenomeno consortile.
In ogni caso, viene precisato che questa deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

Sul tema, è intervenuta anche la ris. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2007 n. 52 dalla quale si comprende che lo scopo consortile attiene all’oggetto sociale e non al tipo: pertanto, ai fini della tassazione di gruppo, le società consortili seguono le regole del tipo secondo cui sono costituite.

In sostanza, quindi, possono esercitare l’opzione per il consolidato fiscale, in qualità di controllanti o controllate, le società consortili che rientrano nella disciplina dell’art. 73 comma 1 lett. a) del TUIR, mentre a diversa soluzione si deve, naturalmente, giungere nel caso in cui la società non sia una società consortile per azioni (o a responsabilità limitata), ma una società consortile a responsabilità illimitata: in tal caso, infatti, ci si trova di fronte a una tipologia di società simile, quanto a profili fiscali, alle società di persone, espressamente escluse dalla disciplina del consolidato nazionale.