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Anche se la registrazione è tardiva, viene meno il presupposto per la nullità dei contratti di locazione

La nullità del contratto non registrato è evitata nel caso in cui vi sia ravvedimento operoso da parte del contribuente

Ai sensi dell’art. 1 comma 346 della L. 311/2004, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, in ogni forma stipulati, che, pur ricorrendone i presupposti di legge, non siano stati presentati per la registrazione, sono nulli.

Per effetto della sentenza Corte Costituzionale 50/2014, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 comma 9 del DLgs. 23/2011, che aveva esteso la nullità alle fattispecie in cui nel contratto di locazione registrato fosse stato indicato un importo del canone inferiore a quello effettivo, o fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio.