Cassazione Diritto Societario

In caso di mancata registrazione della cessione di quote, il Socio di Snc è direttamente responsabile

La quinta Sez. tributaria della Corte di Cassazione, con Sentenza 13 marzo 2013, n.6230) stabilisce un principio decisamente importante e ribadisce il proprio orientamento e afferma che: “il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione”.

Secondo la Cassazione il suddetto regime giuridico, stabilito dagli articoli 2290 e 2300 Codice Civile, “è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dell’IVA”.

“L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali”.

In altre parole, il socio cessionario è direttamente e personalmente responsabile ed é bene che esso si sinceri anche che la comunicazione sia fatta nei tempi e con le giuste modalità.