La clausola statutaria di esclusione del socio deve possedere sufficiente specificità per essere considerata valida.
Di assoluto interesse è la sentenza del 28 febbraio 2014 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, che nel rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante, ha invece confermato il provvedimento cautelare con il quale lo stesso Tribunale aveva sospeso la delibera statutaria di esclusione del socio di una S.r.l.: la clausola statutaria sulla base della quale era stata assunta la decisione, infatti, era affetta da genericità tale che ne impediva, in effetti, il riconoscimento di validità.
Intervenendo sull’argomento, il Tribunale ha avuto il merito di precisare che ai fini della predeterminazione statutaria dell’esclusione del socio di una S.r.l. per giusta causa, in forza di quanto disposto dall’articolo 2473 bis cc, è assolutamente necessario che le ipotesi di giusta causa di esclusione siano specificamente indicate. Solo la tipizzazione di queste cause in via preventiva permette, nella pratica, l‘applicazione della sanzione in esse contenute. E ciò in quanto la norma, invero, non consente il richiamo a formule generali come invece utilizzate dal legislatore nella disciplina della esclusione del socio di società di persone ex articolo 2286 del Codice Civile a meri fini descrittivi.
Secondo la Corte, tale orientamento è confermato dall’intervento del Legislatore, il quale con la riforma del 2003 dell’articolo 2473 bis del Codice Civile, ha previsto la possibilità di esclusione del socio – oltre che nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti ex articolo 2466 del Codice Civile – anche nel caso di giusta causa purché vengano individuate “specifiche ipotesi di esclusione” e dunque siano rinvenibili contestualmente (i) ipotesi di esclusione riconducibili nella nozione di giusta causa, (ii) ipotesi specificamente individuate.
Sulla scorta di quanto dichiarato dalla Suprema Corte, il Giudice di Milano considerava invalida la clausola statutaria contestata che, al punto sub 1) stabilisce l’esclusione del socio di una S.r.l. che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge e dal presente Statuto”, in quanto assolutamente carente del requisito della specificità delle ipotesi di giusta causa in essa contemplata. Essa, infatti, si limita “a fare riferimento alla clausola generale ex art. 2286 c.c., senza alcuna tipizzazione preventiva dei comportamenti inadempienti ex ante considerati rilevanti quanto ad area e a gravità ai fini della esclusione”.
A parere del Tribunale, la clausola in oggetto “risolvendosi in generico richiamo ai doveri del socio [..] non consente di apprezzare ex ante la rilevanza – ai fini della esclusione – di una specifica condotta e, in definitiva, lascia quindi indeterminata l’area dei comportamenti che potranno essere della maggioranza valutati ai fini di imporre l’exit ad un membro della compagine, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa” .
Di conseguenza, il reclamo presentato dalla società reclamante è stato respinto e, d’altro canto, ammesso il provvedimento a favore del socio escluso.