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Clausole vessatorie in contratti tra imprese

Mio Logo 2014Normalmente, quando si considera l’ampiezza delle efficacia di una clausola e si ritiene che essa presenti elementi vessatori, è facile e naturalmente pensare che detti elementi possano assumere effettivo valoro solo in caso di contratti sottroscritti tra professionista e consumatore dimenticando, invece, che il codice civile agli artt. 1341 e 1342, tutela il contraente debole anche nel caso dei rapporti tra operatori professionali, quindi anche “business to business”.

Di tale profilo si è da ultimo occupata la Cassazione e, seppur di qualche tempo or sono,  la pronuncia n. 2970/12, avente ad oggetto un contratto di appalto riveste sempre grande interesse.

Prima di giungere alla vaglio dei Giudici di legittimità, nei gradi di giudizio precdenti, la società attrice era stata dichiarata decaduta dall’azione proposta, in quanto la stessa non aveva promosso il giudizio entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’altra parte di rifiuto della istanza di arbitrato, termine previsto a pena di decadenza dall’art. 18 delle condizioni generali di contratto.

In particolare risultava che tale clausola era stata approvata per iscritto insieme ad altre clausole, riunite in un unico elenco, ma solo alcune di essere rivestevano il carattere di vessatorietà.

Analizzando il caso, la Suprema Corte ha ritenuto di dover cassare la sentenza di secondo grado, ritenendo, con una argomentazione particolarmente chiara e completa, che “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il principio che l’adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione (Cass. n. 21816 del 2009; Cass. n. 5733 del 2008; Cass. n. 2077 del 2005)”.

E sulla commistione tra clausole vessatorie e clausole meramente ordinatorie:

Più specificatamente, con riferimento all’ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, questa Corte ha affermato che l’adempimento in parola può ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate (Cass. n. 16417 del 2009; Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 13890 del 2005)”.

L’elemento dirimente, dunque, nei contratti stipulati tra professionisti, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., è la natura delle clausole coinvolte: se esse sono tutte vessatorie è ritenuta sufficiente una sola sottoscrizione cumulativa; nel caso opposto, quando le clausole sono miste, viene menola presunzione che prevede che il contraente conosca effettivamente  il contenuto della clausola sfavorevole.