Giurisprudenza di Merito

Socio non amministratore – potere di controllo.

Mio Logo 2014Sempre attento alle dinamiche che regolano i poteri assegnati ai soci per il controllo della gestione societaria, il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 marzo 2014 – RG 13851 2014 – chiarisce i confini delle attribuzioni che l’articolo 2476, secondo comma, attribuisce al socio non amministratore.

La norma in parola, come noto attribuisce al socio non amministratore di s.r.l. un potere incondizionato di controllo sulla gestione sociale attraverso l’accesso in qualsiasi momento dell’esercizio alla più ampia gamma di informazioni, anche attraverso un professionista di fiducia, e con la possibilità di estrarre copia della documentazione consultata, stante la complessità delle scritture contabili che sono poi oggetto di analisi.

L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto:
– possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale
– abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere
– possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma, e come, del resto, è stato richiesto dalla stessa ricorrente.
Su quest’ultimo punto non è fuori luogo precisare che la giurisprudenza maggioritaria si è orientata a ritenere ammissibile, quale modalità concreta di realizzazione del diritto del socio, l’estrazione di copia della documentazione consultata. Ed infatti, appare necessaria la selezione e la valutazione critica dei documenti esaminati per poter efficacemente e ponderatamente assumere le decisioni conseguenti. La negazione del diritto di estrarre copia vanificherebbe dunque il potere di controllo del socio, stante la complessità richiesta dello studio della documentazione contabile, che non può ritenersi esaurito con la sola consultazione della stessa (sui medesimi principi, si consulti Trib. Milano, 2 dicembre 2010, RG 60678/2010)“.

Tale diritto soggettivo potestativo può essere tutelato dal socio con azione di merito o, in caso di periculum in mora, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.