I Contratti conosciuti sotto il termine «unit linked», oppure «collegati a fondi d’investimento», sono ritenuti normali ed usuali in diritto delle assicurazioni e il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri nel ramo dell’assicurazione c.d. “sulla vita”, legandolo ad dato letterale di all’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva.
E per tanto, la quinta Sezione della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente (united linked) non rientra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), nell’ambito di attrazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, dedicata alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, con tutto ciò che ne consegue in materia di recesso e, più specificamente, il diritto del sottoscrittore di rinunciare al contratto d’assicurazione.
A questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la direttiva 85/577 (tutela dei consumatori) non contiene nessuna definizione della nozione di contratto d’assicurazione. Per di più, questa direttiva non fa nemmeno espresso rinvio al diritto degli Stati membri a tale proposito. Pertanto, come deriva dai vincoli posti sia dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia dal principio di uguaglianza, la portata dei termini «contratto d’assicurazione» dev’essere definita tenendo conto del contesto in cui si inserisce questa direttiva e deve trovare un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione europea (v., in questo senso, sentenze del 14 gennaio 1982, Corman, 64/81, Racc. pag. 13, punto 8, nonché del 6 marzo 2008, Nordania Finans e BG Factoring, C‑98/97, Racc. pag. I‑1281, punto 17). E seppur, come si evince da una giurisprudenza consolidata, le deroghe alle norme del diritto dell’Unione volte a tutelare i consumatori vanno interpretate restrittivamente (v. sentenze del 13 dicembre 2001, Heininger, C‑481/99, Racc. pag. I‑9945, punto 31, e del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, Racc. pag. I‑2947, punto 32), la tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 85/577 non è assoluta ed è soggetta a determinati limiti (v. sentenze del 10 aprile 2008, Hamilton, C‑412/06, Racc. pag. I‑2383, punti 39 e 40, nonché E. Friz, cit., punto 44) ma deve essere provata solo successivamente all’analisi dell’atteggiamento del consumatore nel contrattare e, successivamente, accettare e dare esecuzione alle obbligazioni assunte.
Nella causa C‑166/11 – ESTRATTO
Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
< … Dalla decisione di rinvio si evince che, nel mese di luglio del 2007, un dipendente della Nationale Nederlanden ha fatto visita al sig. González Alonso sul posto di lavoro di quest’ultimo per proporgli un prodotto finanziario. Detto dipendente lo avrebbe informato che il prodotto in questione consiste in un conto remunerato con un elevato rendimento, che offre al depositante la facoltà di recuperare in qualsiasi momento il capitale investito.
Il giudice del rinvio ha precisato che il sig. González Alonso ha accettato l’offerta e sottoscritto una serie di documenti comprendenti un’assicurazione denominata «Segur Fondo Dinámico», un questionario di assicurazione relativo ai dati del sottoscrittore e al suo stato di salute nonché un’autorizzazione destinata alla sua banca per il prelievo dei premi assicurativi. Una volta sottoscritti tali documenti, la Nationale Nederlanden avrebbe iniziato a prelevare direttamente sul conto bancario del sig. González Alonso l’importo dei premi successivi a partire dal 3 settembre 2007 sino al 30 maggio 2008, per un importo totale pari a EUR 3 083,30.
Il sig. González Alonso ha informato la Nationale Nederlanden, nel luglio del 2008, in merito alla sua volontà di recuperare l’importo totale delle somme da lui versate. Quest’ultima si è rifiutata di restituirgli dette somme. A fronte di tale rifiuto, il sig. González Alonso ha proposto, dinanzi ai giudici di Oviedo, un ricorso ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 26/1991, chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione dei premi versati.
Secondo l’Audiencia Provincial de Oviedo, adita in appello, il documento denominato «Segur Fondo Dinámico», sottoscritto dal sig. González Alonso, contiene un’assicurazione sulla vita sulla quale figurano, in qualità di beneficiari designati dal contraente del contratto d’assicurazione, l’assicurato nonché i di lui figli, con un capitale assicurato di importo minimo pari a EUR 3 000 in caso di decesso. All’assicurazione sarebbero stati aggiunti altri tipi di prestazioni, che snaturerebbe le caratteristiche specifiche di un contratto di assicurazione sulla vita e lo trasformerebbero in contratto misto. Infatti, le prestazioni specifiche di questo contratto di assicurazione sarebbero combinate con quelle corrispondenti a un vero e proprio prodotto di investimento finanziario.
Il giudice del rinvio fa rilevare che i premi versati mensilmente dal contraente del contratto d’assicurazione appaiono destinati a un investimento finanziario, nell’ambito del quale il cliente può scegliere la ripartizione dei suoi fondi in funzione del portafoglio che gli è presentato. Così, in base alla selezione effettuata dal sig. González Alonso, il 30% dei premi versati è destinato a un investimento in un fondo interno gestito dalla Nationale Nederlanden, il 60% di detti premi è destinato a un investimento in titoli a reddito variabile e il 10% dei medesimi è destinato a essere investito in titoli a reddito fisso.
Secondo il giudice del rinvio, il sig. González Alonso ha sottoscritto pertanto un contratto unit linked, contrassegnato dal fatto che la compagnia assicurativa sostiene solo il rischio attuariale, mentre il rischio finanziario dell’investimento è trasferito al contraente del contratto. Quest’ultimo assumerebbe detto rischio in cambio di determinate agevolazioni fiscali.
Alla luce di ciò, il giudice del rinvio, malgrado l’esclusione dei contratti d’assicurazione dalla sfera di applicazione della direttiva 85/577, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di quest’ultima, nonché l’esclusione corrispondente contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della legge 26/1991, nutre dubbi riguardo alla possibile inclusione del contratto in questione nel procedimento principale nella sfera d’applicazione di detta direttiva. Infatti, secondo detto giudice una siffatta interpretazione potrebbe essere giustificata, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, la quale avrebbe sottolineato più volte che le esclusioni previste dall’articolo 3 della direttiva 85/577 devono essere interpretate restrittivamente.
Il giudice del rinvio pone in evidenza che, qualora un prodotto finanziario considerato rientrante fra i contratti unit linked potesse essere compreso nella sfera d’applicazione della direttiva 85/577, i requisiti di forma imposti dagli articoli 3 e 4 della legge 26/1991 sarebbero applicabili allo stesso e, di conseguenza, sarebbe possibile pronunciare la nullità del contratto sottoscritto dal ricorrente nel procedimento principale.
In tale contesto l’Audiencia Provincial de Oviedo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [85/577] debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società».
el rinvio pone in evidenza che, qualora un prodotto finanziario considerato rientrante fra i contratti unit linked potesse essere compreso nella sfera d’applicazione della direttiva 85/577, i requisiti di forma imposti dagli articoli 3 e 4 della legge 26/1991 sarebbero applicabili allo stesso e, di conseguenza, sarebbe possibile pronunciare la nullità del contratto sottoscritto dal ricorrente nel procedimento principale.
In tale contesto l’Audiencia Provincial de Oviedo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [85/577] debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società».