Diritto Indiano Diritto Internazionale

Diritto Internazionale – INDIA: rinnovato (nuovamente) il “Companies Act” Indiano.

Mio Logo 2014Le modifiche già operate dal Governo Indiano al Companies Act 2013 sono state ulteriormente arricchite dal più recente intervento legislativo che, dal primo aprile 2014, ha dunque innovate le disposizioni contenute nell’articolo 149 e specificamente dedicata alla composizione del Consiglio di Amministrazioni.

Qualsiasi società depositaria di interessi di soggetti stranieri dunque – nella sostanza gli effettivi destinatari di alcune delle nuove norme, ha un anno di tempo dall’entrata in vigore della nuova legge per uniformarsi alle disposizioni che stiamo per elencare; sin da ora può dirsi che alcune delle nuove regole siano in effetti ordinate, più che alla effettiva necessità di innovazione e modernizazzione legistlativa, ad un crescente desiderio di agevolare il ruolo di operatori nazionali rispetto a quelli di investitori stranieri.

Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dal terzo comma del già citato articolo 149: “ … there should be at least one Director who should have stayed in India for a period of not less than 182 days during the previous calendar year …  “. Dunque, tutte le società straniere che, attualmente, presentano Consigli composti interamente da straniere dovranno uniformarsi e provvedere a nominare, con il titolo di consigliere, una persona che risieda nel paese per alemno 182. O domandare, per chi è già Consigliere, il relativo permesso di soggiorno.

La ratio della norma risiede – almeno formalmente – nella maggior garanzia di controllo e gestione, e di conseguenza di buon funzionamento della società, che la presenza dell’amministratore in loco dovrebbe assicurare, anche se molte perplessità rimangono sull’effettiva efficacia di quanto sostenuto dal legislatore Indiano sul punto e riteniamo, nella pratica, che tutto si tradurrà nella nomina all’interno dei consigli, di soggetti “non necessari” ma legati alla realtà territoriale ove opera la società.

Andando oltre, senza dubbio la novità più significativa ed interessante è quella che prevede la figura dell’Amministratore “Indipendente”. Previsto dal 6 comma dell’articolo 149, in questa sede ci si può limitare a descriverlo al pari di una figura professionale che, pur operando con mandato e sottostando alle responsabilità tipiche del ruolo che egli ricopre, NON PUO’: a) rivestire la carica di Amministratore Delegato; b) essere impiegato a tempo pieno nelle attività societario o, se si preferisce, non può lavorare per la società come un normale amministratore farebbe; c) non deve essere stato nominato da un Ente che nutra interesse nella società (assicurazioni, istituti bancari, eccetera).

Sono poi indicati una serie di criteri che la figura dell’Amministratore Indipendente deve ricoprire per essere considerato degno dell’incarico (essere persona integra, possedere competenze specifiche rispetto all’incarico affidatogli, non essere stato tra i soci fondatori, o promotori per dirla “all’inglese”, della società stessa, e via dicendo).

avv. Francesco De Sanzuane (desanzuane@dfassociati.com)