Contract/agreement Contrattualistica Giurisprudenza di Merito

Provvigione e proposta irrevocabile: il diritto sorge al momento in cui sorge l’obbligo alla stipula.

Mio Logo 2014Richiamiamo l’attenzione alla sentenza resa dal Tribunale di Taranto, sez. II, sentenza 24.03.2014 n° 902 che, trovandosi a dover decidere sulla richiesta di pagamento della provvigione avanza da una agenzia immobiliare ha ribadito che una volta che sia avvenuta la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta – preliminare ad opera del proprietario del bene, l’affare era da considerarsi concluso per l’agenzia ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel codice civile all’articolo 1755.

D’altro canto, il richiamato articolo dispone chiaramente che il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui, parallelamente, sorge l’obbligo alla stipula di una vendita. Dunque, nel momento in cui gli elementi essenziali della vendita si “palesane” e, conseguentemente, l’inadempimento possa essere sanzionato anche solamente con il risarcimento del danno.

Così scrive il Giudice di merito: “… nella proposta di acquisto che l’agenzia faceva sottoscrivere all’opponente erano non solo indicati tutti gli elementi identificativi della futura vendita, compresa anche la data entro la quale sarebbe dovuta avvenire la stipula del rogito, oltre che il prezzo e le caratteristiche del bene, ma era espressamente prevista la potenziale valenza dello stesso testo contrattuale come preliminare: “Conclusione del contratto preliminare. La presente proposta si perfeziona in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore…

Ben ha fatto, dunque, il tribunale di Taranto ha ribadito il principio fondante secondo il quale, una volta che sia avvenuta la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta – preliminare ad opera del proprietario del bene – l’affare deve considerarsi conslucuso con il conseguente obbligo alla conclusione del medesimo.mediante la trascrizione del correlato definitivoi, sanzionabile con l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c. oppure, nel caso in cui sia possibile, con il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 c.c.