Cassazione Diritto Societario

Non compromettibili le controversie in materia di bilancio.

Mio Logo 2014Con ordinanza n. 13031 del 10 Giugno 2014, la suprema Corte di Cassazione ha statuito che non sono compromettibili, dunque non possono essere devolute alla competenza di un Collegio arbitrale, le controversie che attengono all’impugnazione della deliberazione di approvazione assempbleare del bilancio delle società di capitale, anche se elevate per pretesa violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, intervenendo anche al fine di risolvere un conflitto nato all’interno della giurisprudenza di merito.

Nel decidere La Suprema Corte ha dunque deciso di attenersi alla soluzione negativa sottolineando come sia da confermare il principio già affermato in precedenza dalla medesima quando in vigore era ancora la disciplina precedente (cfr. e n. 3772/2005) e si aveva contezza di precisare che i principi giuridici diretti a stabilire la necessità di garantire verità, chiarezza e correttezza al bilancio fossero imperative e contenessero obblighi volti non solo a proteggere gli interessi dei soci ad una corretta informazione ed affidamento, ma in senso ben più ampio, a salvaguardia delle prerogative di tutti i soggetti che con la società sono entrati in contatto.

Prendendo le mosse da tali assunti, la Suprema Corte afferma che tali ragioni non possono ritenersi decadute, o private della loro correttezza, per il solo fatto che la nuova disciplina ha modificato alcune formalità e, per tanto, perché, ad esempio, le deliberazioni di approvazione del bilancio non possono più essere impugnate una volta che sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434-bis c.c. ) o perché l’art. 2379 c.c. ora prevede che anche le delibere nulle, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, sono suscettibili di trovare la propria “giustificazione” in assenza di impugnazione nei successivi tre anni. E ciò in quanto, per usare le parole del Giudice di legittimità, la nozione di indisponibilità cui deve farsi riferimento per la delimitazione dell’ambito di competenza arbitrale “deve ritenersi comprensiva di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti; nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *