Liti societarie e clausola arbitrale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 10398 del 2013 del 23 luglio 2013, ha ammesso l’ammissibilità della clausola compromissoria avente ad oggetto le delibere di approvazione del bilancio.
Il Giudice di Merito, si esprime statuendo con grande pregio il seguente principio di massima “Poiché l’area della non compromettibilità in arbitri è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto (intesa quale irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva), nozione che non può essere sovrapposta a quella dell’inderogabilità di una data disciplina (che riguarda i limiti posti dall’ordinamento all’autonomia privata nel regolare un dato rapporto), sono da ritenersi arbitrabili ai sensi dell’art. 36 d.lg. 5-2003 tutte le controversie di impugnazione di delibere assembleari nelle quali non siano prospettati vizi di invalidità insanabili (da qualificarsi tali, nel sistema vigente, i soli vizi di cui al terzo comma seconda parte dell’art. 2479 ter c.c. e al primo comma seconda parte dell’art. 2379 c.c., consistenti nella modifica dell’oggetto sociale con previsione di “attività illecite o impossibili”) ed è pertanto da ammettersi la cognizione arbitrale sulle delibere di approvazione di bilanci societari di cui l’attore deduca la nullità per violazione dei canoni inderogabili di veridicità, chiarezza e precisione, vizi la cui denuncia è soggetta al termine di cui al comma terzo prima parte dell’art. 2479 ter c.c. e inoltre al termine specifico di cui al primo comma dell’art. 2434 bis c.c., richiamato per le srl dall’ultimo comma dell’art. 2479 ter c.c.“