231/01 - Modello Organizzativo Diritto Societario

€ 50.000 e la SPA è servita!

Mio Logo 2014Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri, infatti, è stato pubblicato il c.d. “decreto competitività” – al secolo DL 24 giugno 2014 n. 91, contenente disposizioni per settore agricolo, tutela ambientale ed efficientamento energetico di edilizia scolastica e universitaria, rilancio e sviluppo delle imprese, contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Tra le molte norme, è prevista la possibilità di costituire spa con un capitale sociale inferiore ad oltre la metà rispetto a quello attualmente imposto. Inoltre, è previsto che alcune tipologie di Srl possano “sottrarsi” a qualsiasi controllo esterno.

Nel dettaglio, possiamo prendere atto che l’art. 20 comma 7 del DL modifica l’art. 2327 c.c., con riduzione da 120.000 a 50.000 euro del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una spa. La relazione illustrativa, a questo proposito, spiega: “L’ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato […] uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della srl, in luogo della spa, che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell’ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012  prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell’UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia”.

Una presa di coscienza quasi “sospetta” ma da accogliere con un certo favore.

L’art. 20 comma 8, inoltre, provvede ad abrogare il secondo comma dell’art. 2477 c.c. che, come noto, allo stato attuale impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Tale decisione è giustificata “per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”, ma correttamente alcuni commentatori non hanno tardato a notare che, in questo modo, si riduce la certezza degli operatori sul mercato in quanto invece che aumentare, le società a responsabilità limitata sottoposte a verifica e controllo sono destinate – causa la soppressione integrale dell’ipotesi di nomina obbligatoria correlata al capitale sociale, a ridursi considerevolmente.

In altre parole, la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl resterà legata esclusivamente al superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, al fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (come previsto dall’art. 2477 comma 3 c.c. ). L’ammontare del capitale sociale, invece, sia esso pari o superiore a 120.000 o a 50.000 euro, non determinerà alcun obbligo di attivazione dei controlli. Tale norma impatterà su tutte quelle srl recanti un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro. Per esse, dunque, scompare qualsiasi obbligo connesso alla nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *