Il Garage è sottoposto a TARSU?
E’ importante sin da ora specificare un principio fondamentale: ai fini della TARSU il garage è escluso dall’imposizione solo qualora il contribuente abbia indicato nella dichiarazione originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità del medesimo, che siano desumibili chiaramente dalla documentazione prodotta con la dichiarazione
La Cassazione, quindi, ha consolidato un orientamento già fatto proprio in passato accogliendo con l’ordinanza n. 12443/2014 il ricorso del Comune ricorrente e, senza soprese, respingengo la domanda del contribuente.
I riflessi su TARES (applicata solo per l’annualità 2013) e TARI (applicabile dal 1° gennaio 2014), modellate su quella della TARSU, sono senz’altro da considerare. Infatti, come per la TARSU, il presupposto di TARES e TARI è sostanzialmente il possesso o la detenzione a qualunque titolo di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il caso trattatto dalla Suprema Corte ha inizio da un avviso di accertamente relativo alla TARSU per l’annualità 2004 avente ad oggetto un garage, contro il quale il contribuente propose ricorso sostenendo l’infondatezza e l’illegittimità dell’atto impositivo. I primi giudici tributari hanno accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dal Collegio regionale, che ha respinto l’appello del Comune.
Tuttavia, l’ente locale non ha desistito ed è giunto sino alla Suprema Corte deducendo, come primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del DLgs. n. 507/1993, nonché l’omessa motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto il garage esente dalla TARSU, senza che la contribuente avesse indicato nella denuncia e dimostrato con idonea documentazione la sussistenza delle condizioni per usufruire del trattamento di favore.
Su queste basi, la Cassazione ha ritenuto di dover accogliere il ricorso perché fondato. Infatti, secondo il dettato dell’art. 62 del DLgs. n. 504/1993, il presupposto della TARSU è “l’occupazione o la detenzione anche di locali a qualsiasi uso adibiti (comma 1)”. Non sono invece sottoposti a tassazione i locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, “sempre che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (comma 2).