Promessa di vendita del de cuius: gli eredi devono riternersi vincolati se la promessa non è stata accettata?
Come deve essere valutata la posizione degli eredi innanzi ad una promessa di trasferire un bene, fatta dal de cuius,sul presupposto dichiarato nella promessa, che il relativo prezzo fosse stato già corrisposto? La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13776 del 17-06-2014, ha affrontato il punto di diritto in argomento statuendo sulla mancata permanenza del vincolo scaturente da una promessa unilaterale, in capo agli eredi del promittente sul presupposto, in fatti, della mancata accettazione della proposta in costanza di vita del promittente.
La Corte, correttamente, ricorda che la promessa di vendita “costituisce un termine che nella pratica è usato come sinonimo di istituti diversi (preliminare di vendita bilaterale o unilaterale, proposta di vendita, promessa vincolante all’interno di un contratto di opzione)“. Nel caso trattato, le parti si erano tuttavia concentrate nel considerare la promessa alla stregua di “proposta contrattuale di vendita” e su questa base la Coste afferma che “l’erede, non è vincolato alla proposta contrattuale, salvo che ne sia stata espressamente prevista l’irrevocabilità“.
E ciò anche in quanto, a guardar bene, nessuna vendita si era – in effetti – perfezionata: anche se presente, infatti, òa ricognizione di debito (ancorchè titolata: v. Cass. 31/7/2012 n. 13689) non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, anche valido (v. ex multis Cass. 16/9/2013 n. 21098).