e-commerce: Credito d’Imposta per i settori agricoli e alimentari.
Con l’obiettivo di sostenere il “made in Italy, il DL 91/2014 introduce, all’articolo 3, alcune agevolazioni per le imprese agricole e agroalimentari che, tuttavia, potranno essere considerate effettive solo dopo il beneplacito della Commissione europea.
Le imprese coinvolte sono quelle che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché le piccole e medie imprese (regolamento CE n. 800/2008) che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel menzionato Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
A tali soggetti, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 50.000 euro e per spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
E’ inoltre previsto un credito di importa anche al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti. I soggetti ai quali si rivolge l’agevolazione sono i medesimi soggetti (imprese agricole e agroalimentari) e le spese agevolate riguardano gli investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione c.d. di filiera. Il credito d’imposta in parola è riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute, e comunque non in misura superiore a 400.000 euro.
E’ importante sottolineare che i crediti d’imposta qui considerati dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale sono concessi e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Essi non concorreranno alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP, ed è altresì esclusa rilevanza ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.