Le novità del diritto Societario Cinese
Il legislatore Cinese, nell’assemblea del 28 dicembre 2013 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha infine approvato alcuni emendamenti al diritto societario della Repubblica Popolare Cinese, che svolgono i loro effetti su tutte le aziende a far corso dal 1 marzo 2014, sia per società cinesi sia per società a capitale straniero (FIE). Ciononostante, rimangono in capo alle FIE costituite sotto l’egida di normative precedenti, i requisiti al tempo richiesti (quali ad esempio la verifica del capitale sociale – che deve esser stato interamente versato).
E’ utile ricordare che, prima di questo emendamento, il diritto societario cinese imponeva requisiti minimi piuttosto stringenti in quanto alla verifica del capitale sociale (comunque sempre sottoposto al parere vincolante del MOFCOM) con definiti requisiti minimi:
30.000 RMB per società a responsabilità limitata con più azionisti
100.000 RMB per società a responsabilità limitata con un solo azionista
5.000.000 RMB per società a responsabilità limitata per azioni.
L’iter di registrazione richiedeva l’approvazione da parte delle autorità locali in base al tipo di settore, al progetto, alla portata e al luogo. Gli investitori dovevano quindi definire in anticipo la quota di capitale sociale, confermarla insieme alle autorità locali e assicurarsi che fosse indicata nella propria licenza commerciale. La stessa licenza doveva essere aggiornata ad ogni versamento supplementare. E non si può certo dimenticare che i requisiti che il piano industriale doveva presentare potevano essere valutati diversamente a seconda del territorio prescelto per la sede aziednale: nelle città della Cina meridionale, ad esempio, le aziende si vedevano richiedere contributo mediamente più alti di circa il dieci percento rispetto al resto del Paese.
Con l’introduzione della nuova norma, molti e significative sono le novità, intese ad agevolare la governance aziendale e, in particolar modo, rinnovare negli investitori stranieri l’interesse per il mercato locale.
Su questa scorta, dunque, le nuove norme provvedono ad eliminare la soglia di 100.000 RMB per le società a responsabilità limitata con un solo azionista e la soglia di 30.000 RMB per le società con più azionisti. Di fatto, le autorità locali avranno la possibilità di richiedere investimenti appropriati da parte di aziende straniere o individui solo qualora l’ammontare suggerito fosse ritenuto poco realistico al fine di rendere il progetto attuabile a livello commerciale. Solo in settori ritenuti strategici i requisiti di capitalizzazione restano alti: si pensi al settore bancario, a quello assicurativo, ovvero allle spedizioni internazionali.
E sempre con riferimento al capitale sociale, vengono meno le scadenze prima esistenti per l’apporto materiale delllo stesso. L’istituzione incaricata di fornire licenze commerciali, la “SAIC” (Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio), conferma che le aziende avranno la possibilità di decidere il proprio piano per l’apporto di capitale e ciò, almeno potenzialmente, consentirà una maggiore flessibilità nel perfezionare tutti gli investimenti diretti all’estero (IDE) nei confronti delle rispettive società controllate e il risparmio di tempo prezioso e impegno in termini di pianificazione di capitalizzazione amministrativa.
In ultimo, ma probabilmente è l’aspetto più significativo, quanto meno nell’ottica di governance, deve essere certamente ricordato l’emendamento dedicato alla soppressione dell’obbligo di tenere aggiornata l’Amministrazione dell’Industria e del Commercio (AIC) sull’andamento societario anche tramite la presentazione del c.d. “report di verifica del capitale”. Invero, il report in parola dovrà ancora essere presentato all’Istituto di Credito di riferimento durante le procedure di costituzioni, ma la norma in parola è comunque un primo passo verso la facilitazione della gestione aziendale.
Oltre a ciò, si consideri che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 648 del febbraio 2014, ha formalmente abolito i regolamenti amministrativi inerenti ai requisiti per l’apporto di capitale per società a compartecipazione sino-estera, modificando altre norme relative all’apporto di capitale dando inzio all’attuazione pratica della riforma.