Responsabilità degli Amministratori: nulla la clausola di rinuncia all’azione da parte della Società.
Il Tribunale di Milano ha ancora una volta avuto il pregio di emettere una sentenza di notevole fattura – in data 16 luglio 2014 –, che interviene sulla non sempre facile valutazione della sfera di attrazione del regime di responsabilità corrente in capo agli amministratori di società.
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.
Il principio di cui sopra si pone in concorrenza con quello dell’insindacabilità ex post delle scelte gestorie e lo limita imponendo il rispetto, da parte degli amministratori, dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale. Obbligo che dunque supera e annulla il beneficio dell’insindacabilità di cui poco sopra.
Su questa base, dopo articolata enunciazione, il Giudice di Merito ha dunque statuito che deve essere considerata nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e ciò in quanto evidentemente elusiva delle forme prescritte dall’art. 2393 c.c. per il valido esercizio del diritto alla rinuncia o alla transazione dell’azione: ovvero l’esistenza di apposita delibera assembleare con oggetto adeguatamente determinato e, dunque, soggetta a rituale trascrizione sul relativo libro societario obbligatorio e, inoltre, oggetto di illustrazione puntuale e dettagliata in sede di redazione ed approvazione del bilancio.