Nulla la Cartella se non preceduta da “avviso bonario”.
Di notevole interesse è la sentenza – recentissima – resa dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15312 – 4 luglio 2014 che ha sancito un principio di assoluta importanza nell’ottica del rispetto e della difesa dei diritti dei contribuenti. Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno sancito che la cartella di pagamento scaturente dal controllo formale l’agenzia delle Entrate è nulla se non viene notificata la comunicazione sull’esito dell’attività svolta, il c.d. “avviso bonario”, non rilevando che tale sanzione non sta esplicitamente prevista dalla norma: la nullità, infatti, consegue alla violazione del contraddittorio procedimentale obbligatorio (a seguito dell’avvio del controllo), la cui valorizzazione sta diventando un orientamento, oramai consolidato sulla base di un principio che discende direttamente dal nostro ordinamento costituzionale nonchè dal diritto comunitario.
Con incomiabile chiarezza, i giudici, dunque, dichiarano: “appare evidente, dal mero dato testuale della norma, che al più incisivo «controllo» previsto dall’art. 36-ter, rispetto alla «liquidazione» ex art. 36-bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il comma 4 in esame prevede l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un’apposita comunicazione da effettuare al contribuente”