Cassazione Diritto Civile

Se spedita con RR la messa in mora si presume giunta a conoscenza del destinatario.

Mio Logo 2014Nonostante il punto fosse stato ampiamente dibattuto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere nuovamente una diatriba avente a oggetto l’invio di diffida di messa in mora per il tramite del servizio postale, con raccomandata. E, dunque, con Sentenza 28 novembre 2013, n. 26708, il Giudice di legittimità ha ribadito che l’ufficio postale, mediante la relativa ricevuta, certifica la spedizione della diffida, conseguendo da ciò la presunzione di conoscenza che opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere vinta ma solo tramite la produzione di prova contraria: in altre parole, il destinatario resta legittimato a fornire prova di essere stato, senza sua colpa, .

Estratto: “la ricevuta di spedizione dall’ufficio postale rappresenta, anche nel caso ove manchi l’avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. Ciò posto, consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto d’intimazione al destinatario, nonchè della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. In particolare, nella fattispecie di cui è causa, la ricorrente non ha rappresentato di aver dedotto, nei due gradi di merito, circostanze idonee a smentire siffatta presunzione“.

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