Diritto Tributario Imposte

Minimi crediti e deducibilità: a settembre scade l’opportuità data dalla nuova normativa.

Mio Logo 2014L’articolo 101 TUIR, al suo quinto comma – oggetto di novità come tutta la normativa di riferimento – è dedicato ai nuovi principi posti a chiarire gli aspetti di natura
probatoria per la richiesta di deduzione delle perdite su crediti, che ha introdotto una presunzione di deducibilità per i cosiddetti “mini crediti”. Secondo quanto ora stabilità, gli elementi “certi e precisi” necessari per la deducibilità delle perdite sussistono quando il credito sia di modesta entità (non superiore a 2.500/5.000 euro, in funzione alle dimensioni dell’impresa creditrice) e sia decorso un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del pagamento.

Di conseguenza, vantando crediti di tali caratteristiche, il contribuente non dovrò più sostenere la prova dell’esistenza di elementi certi e precisi al fine di poter beneficiare della relativa deduzione fiscale. A questo proposito, due Circolari Ministeriali (pubblicate ad agosto 2013 e giugno 2014), hanno fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per dedurre le perdite derivanti dai “mini crediti”. In particolare, per i soggetti che operano svalutazioni di crediti c.d. “per masse”, è stato chiarito che:
• la perdita diviene effettivamente deducibile solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico;
• il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche qualora il costo sia confluito a conto economico, anche a titolo di svalutazione, e non sia stato dedotto fiscalmente nel corso dei precedenti esercizi.

Un tale regime di beneficio assume particolare rilievo per tutti i contribuenti che, per la tipologia di attività esercitata, da un lato, possiedono un monte crediti particolarmente frammentato e caratterizzato da singole posizioni di modesto ammontare e, dall’altro lato, hanno operato svalutazioni di crediti non dedotte in passato. Tali soggetti potranno, inoltre, beneficiare di una deduzione ulteriore reclamabile già nel Modello Unico 2014 che, potenzialmente, potrebbe migliorare la posizione finanziaria netta del contribuente medesimo.

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