Contrattualistica Diritto Civile

Responsabilità PRE-contrattuale: fate attenzione a come conducete le trattative.

Mio Logo 2014Si tratta di un tipo di responsabilità spesso addirittura ignorato, ma che sfocia molto spesso in risarcimenti economici di valore rilevante. La c.d. responsabilità precontrattuale, infatti, che può essere definita la “lesione della libertà negoziale della parte danneggiata”, non tutela l’interesse all’adempimento di un obbligo, bensì, l’interesse di un qualsiasi soggetto di non esseere coinvolto in trattative non utili, se non addirittura ingannevoli, e dunque di non stipulare contratti inefficati o nulli o, ancora, di non essere parte di pratiche che concratizzano concorrenza sleale o anche sottrazzioni di informazioni economiche e patrimoniali.

L’interesse in parola è dunque protetto contro qualsiasi comportamento di natura colposa o dolosa che non rispetti l’altrui diritto (principio classico del “neminem laedere” – non portare nocumento ad alcuno). La presenza della colpa ci permette altresì di precisare che tale responsabilità è possibile di concretizzazione anche in ipotesi di comportamenti meramente colposi, ad esempio perché l’agente ha sovrastimato la propria possibilità a conclude un determinato contratto, ovvero ha continuato a condurre trattativa senza avere la effettiva intenzione di concludere un vero accordo. E’ dunque possibile richiamare anche i concetti di colpa incorporati nei dettami dell’articolo 2043 del c.c., in quanto chiunque è tenuto cooperare con la contro parte anche nella fase che precede il perfezionamento di un qualsiasi negozio giuridico.

D’altro canto, se così non fosse, qualsiasi trattativa sarebbe, in via potenziale, luogo in cui anche operatori senza scrupoli o con scarsa onestà potrebbero operare senza subire conseguenze per comportamenti non ortodossi, colpevoli o addirittura dolosi. Durante la fase preliminare, invece, le parti, pur rimanendo naturalmente libere di addivenire o meno alla  conclusione dell’affare in base alla loro personale valutazione di convenienza, hanno il preciso obbligo di comportarsi secondo buona fede, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1337 c.c., che sanziona la violazione di detto obbligo prevedendo la c.d. responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo: responsabilità che forse attinge dalle sfere della reponsabilità contrattuale ed in quella extracontrattuale e che sorge ed è conseguenzadel comportamento scorretto di uno dei contraenti in un momento precedente alla stipula del negozio. Ciò è configurabile, ad esempio, quando si ingenera nella controparte l’aspettativa alla conclusione dell’affare.

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