Il Tribunale di Milano, con sentenza resa in data 27 luglio 2014 – ha stabilito essere “infondata la domanda di “nullità derivata” di una assemblea riunita in seconda convocazione, laddove parte attrice non alleghi i fatti che inficerebbero detta convocazione, atteso che non basta l’affermazione della nullità della prima convocazione, sia pure non contestata da controparte in sede processuale. Ai fini della prova della validità della convocazione è sufficiente il rituale invio dell’avviso di convocazione, con ampio margine sui termini di legge e statuto, esattamente all’indirizzo della socia risultante dalla visura camerale in atti, secondo condotta pienamente idonea ad integrare i requisiti di legittimità della convocazione, restando invece irrilevante il suo effettivo ricevimento.