Meno di 10.000 €? L’omesso versamento ritenute Inps non è reato.
Il Tribunale di Asti – sezione penale – con sentenza del 27 giugno 2014 – ha statuito che lL’omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato. Nel caso trattato era considerato il comportamento del legale rappresentante di una ditta che ha omesso di di versare a favore dell’INPS le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, il che gli valse l’imputazione per il reato contestato di cui all’art. 81 c.p. (concorso formale) e dall’art. 2 del D.L. n. 463/1983 (omesso versamento ritenute Inps; e successive modifiche).
Secondo il giudice di merito, il reato ascritto non costituisce più reato, alla luce dell’apprezzamento sistematico e congiunto della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dei recenti interventi normativi; la Consulta, con sentenza 19 maggio 2014, n. 139, intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, ha sottolineato l’utilità, del principio generale di necessaria offensività della condotta, con conseguente esclusione della responsabilità penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, risultino in concreto prive di significato lesivo.
A ciò si aggiunge che l’art. 2 della L. 67/2014 conferisce delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, e nello specifico per trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, sempre che l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.
Secondo il Tribunale, se la legge delega non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell’art. 2 D.L. 463/1983, “possiede tuttavia con certezza l’attitudine ad orientarne l’interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi“.
In conclusione, l’imputato deve essere assolto in quanto il fatto ascrittogli non è previsto dalla legge come reato; se il giudice del merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte costitutive del reato di cui si discute, costituisce dato oggettivo, ribadisce il Tribunale, il fatto che l’organo legislativo abbia stabilito, con termini non equivoci, che l’omesso versamento inferiore a 10.000 euro per ogni periodo di imposta, non possa considerarsi offensivo di interessi penalisticamente tutelati.