Snc: al socio è legittimamente notificata la SOLA cartella per l’IVA societaria.
Ribadendo un orientamento ormai “solido”, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16332 del 17 luglio 2014, ha pronunciato – con esito positivo – sulla legittimità della cartella esattoriale rivolta al socio di Snc e riferita al debito IVA della società, dichiarando con precisione che: “i soci delle snc sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti tributari della società, conseguenti all’iscrizione a ruolo delle imposte accertate ed oggi anche all’esecutività dell’accertamento, in ragione dell’art. 2291 c.c.
Sempre utilizzando gli stessi termini utilizzati dagli Ermellini “la responsabilità solidale ed illimitata del socio opera in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari … Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato (quale soggetto passivo d’imposta) … resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico [della società], all’esazione del debito”.
Tale ipotesi si verifica, in ogni caso, a condizione della previa infruttuosa escussione da parte dell’agente della riscossione del patrimonio sociale in applicazione del c.d. beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c., secondo cui “i creditori sociali … non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”, ma “senza che risulti necessaria la notificazione [al socio] dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato [dalla società]”.
Su questo secondo aspetto, la Cassazione ha anche il merito di precisare che il diritto di difesa del socio non sarebbe leso dalla mancata notifica in quanto egli è “garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre all’avviso di accertamento” (Cass. n. 11228/2007 ed anche Cass. n. 25136/2013).
Si deve dunque dedurra che la pretesa riscossione in capo al socio in virtù della sua responsabilità civilistica dei debiti sociali, anche tributari, è sempre legittima se la stessa deriva daun avviso di accertamento notificato ed impugnato dalla società per fattispecie per le quali sia previsto litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 546/1992. Sempre i giudici di legittimità aggiungono a questo proposito che “l’attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci: a) unica è la materia imponibile, seppur soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell’imposta locale [l’ILOR, ndr, cui la Cassazione ha parificato in tal contesto l’IRAP], rispetto al carattere personale dell’imposta statale; b) unico è il risultato dell’accertamento, sia che lo si consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenza dell’accertamento societario” (SS.UU. 10145/2012).
Tale principio varrebbe, in conseguenza, anche nei casi in cui l’accertamente abbia ad oggetto il versamento dell’IRAP ciò nonostante quest’ultima sia un’imposta della società. E altresì, il litisconsorzio sarebbe operativo allorquando le contestazione IVA siano “fondate su elementi in parte comuni” ai rilievi IRAP e non siano “suscettibili di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici”.