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Cost Sharing Agreement: ovvero accordi di ripartizione di costi infragruppo.

Mio Logo 2014Al fine di migliorare e razionalizzare i costi che le società facenti parti di gruppi di imprese di stampo internazionale affrontano, la prassi internazionale ha dato vita ad una serie di modelli di che hanno ottenuto la denominazione di “accordi di ripartizione”, ovvero, nel linguaggio internazionale, “.
I motivi di natura squisitamente economica sono intuibili dalla sola lettura della denominazione adottata e prendono le mosse dalla necessità, all’interno di gruppi di respiro internazionale, di stipulare accordi in forza dei quali talune funzioni gestionali vengono accentrate nell’ambito di una sola impresa, con evidenti economie dovute alla diminuzione di funzioni simili, se non identiche, prima presenti in tutte le aziende del gruppo, assicurando al tempo stesso l’uniformità di gestione delle attività richieste.
Una volta ottimizzata l’organizzazione e stabilito l’accentramento dei costi, è poi necessario ripartire questi stessi costi proporzionalmente sulle altre entità che beneficiano dei servizi connessi a tali funzioni.
Da questo bisogno hanno avuto origine di “Cost Sharing Agreements” tramite i quali più imprese – facenti parte del medesimo gruppo – pongono in comune risorse e competenze per finanziare o ripartire costi e rischi propri dell’attività imprenditoriale svolta ovvero per ottenere beni, servizi o altri privilegi, in prospettiva di ottenere sostanziali vantaggi economici reciproci.
E in questo schema contrattuale, preminente è l’importanza da porre nell’analisi della congruità del prezzo di tali “scambi” di prestazioni di servizi, determinando con precisione la quota parte di costi addebitati dalla capogruppo alle singole consociate, con particolare attenzione all’analisi dei vantaggi “distribuiti” alle società del gruppo e della congruità del prezzo praticato al momento dell’addebito.

La complessità dello strumento ha condotto la stessa Amministrazione finanziaria a riconoscere che, data la particolarità dei servizi infragruppo, sia necessario individuare una serie di criteri di valutazione, ed essi sono stati enunciati nella circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980, e nella valutazione fiscale dell’operazione, e dunque nella stesura del testo contrattuale, devono essere tenuti da conto per valutare la congruità dei corrispettivi. Eccone l’elencazione:

  • la ripartizione dei costi effettuati tra le varie consociate
  • il criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alla consociata italiana
  • il criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alle altre consociate
  • l’inerenza del fatturato alle sole attività produttive cui si riferisce il servizio prestato
  • la inclusione o meno del corrispettivo del servizio nel prezzo di beni ceduti alla consociata italiana dalla controllante estera o da altre consociate(8)
  • l’effettiva utilizzazione del servizio da parte della consociata italiana
  • l’effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi per la affiliata italiana
  • il rapporto tra l’utile di esercizio, la riduzione dei costi in relazione alla prestazione resa e il corrispettivo pagato
  • i vantaggi di lungo periodo conseguiti dalla affiliata in relazione alla prestazione del servizio
  • la comparazione approssimativa tra i contributi ricevuti dalla società estera e la ricostruzione approssimativa del costo del servizio
  • il margine di utile per la società estera
  • le prestazioni di servizi similari ad altre imprese indipendenti
  • le prestazioni di servizi tra imprese indipendenti
  • l’effettiva prestazione del servizio da parte della controllante
  • la mera intermediazione tra la affiliata destinataria e un’impresa indipendente.

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