Factoring Internazionale: qualche breve appunto.
La cessione dei crediti va notificata ai debitori; il factor (cessionario) deve svolgere almeno due delle seguenti funzioni: finanziamento del fornitore mediante il prestito o il pagamento anticipato; tenuta dei conti relativi ai crediti; incasso dei crediti; protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori.
L’oggetto del contratto di factoring internazionale riguarda solo la cessione di crediti derivanti da contratti di vendita di merci o prestazione di servizi tra il fornitore e i suoi clienti. Sono quindi da escludere i contratti che riguardano merci o servizi acquistati per uso personale, familiare o domestico.
Con il ricorso al factoring l’imprenditore può alternativamente o cumulativamente: da un lato ottenere dal factor un anticipo degli importi dovutigli prima della scadenza degli stessi offrendoli in garanzia (in tal modo riesce a finanziarsi, poiché ad esempio può trasferire i crediti in futura scadenza facendosi pagare dal factor un compenso e corrispondendo a questo una commissione); dall’altro lato si mette al “riparo” da un eventuale rischio d’insolvenza dei debitori, garantendosi così il compenso previsto nel sottostante contratto di fornitura. Tale funzione di “assicurazione del credito” si realizza attraverso il modello di cessione pro soluto. Tale compenso viene infatti versato dal factor a fronte del pagamento a questo di una commissione.
Nel contratto di factoring internazionale questa struttura trilaterale diventa spesso quadrilaterale “two factors system“: il factor che opera nel paese del fornitore (factor interno o export factor) cede il credito ad un factor (factor estero o import factor) che opera nello Stato del debitore ceduto. I rapporti tra questi due soggetti export factor e import factor vengono disciplinati da accordi specifici interfactors agreements.
Talvolta però l’attività viene posta in essere da un unico factor: “direct export factoring” nel caso in cui il factor operi nello Stato del fornitore cedente e dunque dovrà procedere ad incassare i crediti all’estero; “direct import factoring” se il factor opera nello Stato dei debitori ceduti. Questo tipo di operazione di solito viene svolta se il fornitore ha una mole di clienti o di crediti tale da risultare economicamente vantaggioso l’affidamento di un incarico ad un factor che opera in quel determinato Paese.
I requisiti del contratto di factoring internazionale sono essenzialmente due: l’internazionalità dei crediti ceduti e la sussistenza di uno stretto rapporto tra il contratto di fornitura ed uno o più Stati contraenti (cioè uno Stato firmatario della Convenzione di Ottawa).
Quanto al primo, i crediti ceduti devono essere internazionali, il che significa che devono derivare da contratti di vendita o di prestazioni di servizi internazionali conclusi da soggetti che hanno la sede d’affari in uno o più Stati contraenti della Convenzione. Non rileva lo spostamento della stessa successivamente alla conclusione del contratto. Inoltre non può essere qualificato come factoring internazionale se i crediti sono nazionali pur avendo le parti sede in Stati diversi. Qualora i contratti da cui derivano i predetti crediti internazionali siano stati conclusi da rappresentanti o da un gestore di affare altrui, la Convenzione si applica tenendo conto della legge applicabile al rapporto interno tra l’intermediario e la persona per la quale agisce.
La sede d’affari coincide con la stabile organizzazione dell’impresa che agisce autonomamente. Mentre in presenza di più sedi d’affari va fatto riferimento a quella che ha più stretto legame con il contratto da cui derivano i crediti e la sua esecuzione.
La sede può anche essere espressamente individuata dalle parti, se però ciò non avviene può essere individuata in base alla sede d’affari coinvolta nella conclusione del contratto, sempre che si tratti dello stesso luogo dove deve essere eseguito il contratto. Se invece il contratto va eseguito in una sede d’affari diversa, bisogna distinguere se la controparte sia o non sia a conoscenza del fatto che il contratto vada eseguito presso una sede d’affari diversa; così nel primo caso si farà riferimento alla sede dove è stato concluso il contratto quale sede d’affari rilevante; al contrario, se la controparte sa che il contratto andrà eseguito in una sede d’affari diversa, la sede rilevante sarà quella dove dev’essere eseguito il contratto.
Come anticipato deve sussistere uno stretto rapporto tra il contratto ed uno o più Stati contraenti. In particolare la Convenzione si applica se la società di factoring ha la propria sede d’affari in uno Stato contrante così come le imprese che hanno concluso i contratti da cui derivano i crediti ceduti, in tal caso si ha un’applicazione diretta. Se il contratto di factoring e quello di vendita di merci o prestazione di servizi sono regolati secondo la legge interna di uno stato contraente si ha un’applicazione indiretta. Infatti in questa ipotesi le parti del contratto di factoring e quelle dei contratti da cui derivano i crediti ceduti non hanno la sede d’affari in uno Stato contraente.
Nel caso in cui il Tribunale adito si trovi in uno Stato non contraente, la Convenzione può essere applicata solo se le norme di conflitto dello Stato non contraente rinviano alle norme materiali di uno Stato contraente, sempreché si tratti di crediti internazionali.
Tuttavia le parti possono anche stabilire che la Convenzione non debba essere applicata, indicando ad esempio l’applicazione della legge di uno Stato non contraente ed in tal caso verrà esclusa implicitamente la disciplina del factoring internazionale.