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INDIA: norme doganali e principi di base per le esportazioni.

Mio Logo 2014Il sistema tariffario indiano ha recepito il sistema di designazione e codificazione delle merci denominato Sistema Armonizzato (SA). La legge sulle tariffe doganali, approvata nel 1975, è divisa in due sezioni: la prima riguarda le tariffe di importazione mentre la seconda è dedicata alle tariffe di esportazione. Negli ultimi anni le tariffe doganali hanno conosciuto una consistente flessione delle aliquote in via generale, anche se in alcuni settori – particolarmente strategici per le esportazioni italiane (prodotti agrioli, vino e alcoolici, automotive) – i dazi risultano piuttosto sostenuti.
Il dazio ordinario, disciplinato nella sezione 12 della legge di riferimento, prevede per le importazioni di beni mobili corporali, prima soggette a una tariffa di base del 20%, oggi con un’aliquota che varia dallo 0 al 10%, con eccezione dei beni importati nelle Special Economic Zone (SEZs) che godono di particolari agevolazioni. Le aliquote per attrezzature possono essere, a seconda dei progetti a cui sono destinate, inferiori o addirittura inesistenti.
 
Le convenzioni o organismi internazionali ai quale l’India ha ritenuto di aderire sono: il Sistema Globale di Preferenze Generalizzate (SGPG), l’Accordo di Bangkok e l’Accordo Commerciale Preferenziale della SAARC, in base ai quali il paese concede e riceve concessioni tariffarie alle importazioni ed esportazioni di prodotti.
A questo si aggiunga che le merci indiane godono del sistema di preferenze generalizzate (SPGL), vale a dire di un trattamento tariffario preferenziale alle importazioni nei mercati sviluppati di Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Canada, Svizzera, Norvegia, Russia, ecc. Il SPGL, tuttavia, ha valore unilatorare e non prevede la reciprocità: ciò significa che l’India non è tenuta ad adottare lo stesso trattamento preferenziale alle importazioni di merci provenienti dai paesi sviluppati.
 
Vi sono poi porti e zone franche da considerare all’atto di procedere con esportazioni. In India esistono infatti:
  • le Export Processing Zones (EPZs), vale a dire spazi liberi da dazi e internazionalmente competitivi per produzioni destinate all’esportazione a basso costo;
  • le Zone Economiche Speciali (SEZ) create per agevolare e sostenere soprattutto le esportazioni di prodotti manifatturieri e, di recente, anche dei prodotti agricoli; inoltre
  • é permessa l’importazione in esenzione da dazio per un periodo di 6 mesi, prima della riesportazione di materiali da esposizione (compresi materiali da costruzione e ornamentali destinati a mostre, fiere o eventi simili) dietro presentazione del Carnet Ata, emesso dalla Camera di Commercio della città dell’esportatore.
I PRINCIPALI CONTRATTI: Il contratto di vendita ha, in India, una diversità di norme applicabili e l’Italia e l’India non hanno norme comuni in materia di contratti di vendita merce. Infatti, mentre in Italia questi ultimi sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, in India vige il Sales of goods Act del 1930; pertanto, in mancanza di scelta espressa delle parti, può esservi incertezza in merito a quale normativa applicare in un caso concreto. Data questa mancanza è opportuno: regolamentare, attraverso un contratto scritto, tutti gli aspetti del rapporto di vendita stabilire la legge applicabile al rapporto e l’autorità competente a risolvere eventuali controversie inserire le condizioni generali di vendita prevedere clausole relative alle garanzie del venditore, alla consegna della merce e trasferimento del rischio, al pagamento del prezzo e alla tutela del venditore.
 
Con riguardo alle garanzie del venditore, si sottolinea che sia la Convenzione di Vienna sia il Sales of Goods Act stabiliscono a carico del venditore specifici obblighi di garanzia, ossia le garanzie di “title”, “merchantability”, “fitness for particular purpose”, oltre a casi particolari di garanzie nella vendita su campione e su descrizione. Vengono fissati, inoltre, rimedi a favore del compratore in caso di violazione di tali garanzie.
Il venditore italiano potrà tutelarsi stabilendo, ad esempio, garanzie contrattuali limitate nel tempo, oppure riduzioni dei rimedi esperibili, esclusioni o limitazioni nei danni risarcibili, o ancora fissazione di termini di decadenza per denunciare vizi o iniziare azioni legali, ecc.
Relativamente alla consegna della merce ed al trasferimento del rischio, la consegna della merce al compratore nel luogo e nei tempi pattuiti è considerata un’obbligazione fondamentale del venditore, in base alla Convenzione di Vienna ed al Sales of Goods Act . E’ tuttavia possibile specificare nel contratto che i termini di consegna convenuti tra le parti non hanno “carattere essenziale”.
E’ inoltre opportuno che le modalità di consegna, il trasferimento del rischio sulla merce, nonché la suddivisione degli oneri di trasporto, doganali ecc. vengano regolati facendo espresso riferimento agli Incoterms 2010 della CCI. Dal canto suo, il compratore ha l’obbligo giuridico di prendere in consegna la merce.
È bene ricordare che in India vigono norme specifiche a tutela del consumatore. Il “Consumer Protection Act” ha istituito un apposito organo di rappresentanza degli interessi dei consumatori. La responsabilità del produttore per danni causati da difetto del prodotto è regolata da varie disposizioni di legge, e può essere sia di natura contrattuale (violazione di una garanzia espressa o implicita) che extracontrattuale (violazione di un obbligo di diligenza).
 
La vendita tramite agente è regolata in maniera diversa a seconda che si operi secondo la legge italiana o indiana. In Italia, gli artt.1742 ss. del Codice Civile (recependo la Direttiva Europea 653/86) stabiliscono una disciplina piuttosto dettagliata con diverse norme inderogabili soprattutto a favore dell’agente (ad es. obblighi di preavviso, indennità di fine rapporto o per l’assunzione di un patto di non concorrenza).
Al contrario, in India il “Contract Act” del 1872 (artt. da 182 a 238) non contiene norme inderogabili a tutela dell’agente, tuttavia stabilisce in linea di principio il potere dell’agente di contrarre in nome e per conto del mandante (“principal”). E’ quindi opportuno regolare adeguatamente con apposito contratto scritto il rapporto con l’agente indiano, soprattutto se non gli si intenda conferire il “potere di rappresentanza”. L’eventuale sottoposizione del contratto alla legge indiana dovrebbe consentire al preponente maggiore libertà nello stabilire clausole a propria tutela (ad es. escludendo obblighi di indennità di fine rapporto, regolando i termini di preavviso, stabilendo garanzie analoghe allo “star del credere”, ecc.).
 
Il contratto di distribuzione, invece, non è regolamentato dalla legge italiana né da quella indiana e pertanto, in linea di principio, il contenuto del contratto è liberamente negoziabile tra le parti. Lo stesso normalmente contiene sia gli aspetti relativi alla vendita dei prodotti dall’esportatore al distributore, sia gli aspetti connessi con gli obblighi reciproci di collaborazione (ad es. obblighi di promozione, tenuta di stock, obblighi di assistenza post vendita, fornitura di materiale promozionale ed assistenza, utilizzo del marchio dell’esportatore, ecc.).

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