La direttiva UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Un breve sguardo alla direttiva 2011/7/UE, emanata in data 16 febbraio 2011 e recepita entro la scadenza del 16 marzo 2013, risulta utile a ricordarne la funzione e lo scopo, che è quello di aumentare le tutele esistenti a favore delle imprese contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tra le novità di maggior importanza, v’è senza dubbio l’obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni dei Paesi facenti parte l’Unione di provvedere ai pagamenti nei confronti dei soggetti privati loro creditori entro, e non oltre, un termine massimo, e dunque uniforma e comune a tutta l’area europea, di 60 giorni. La direttiva dovrà essere recepita entro il 16 marzo 2013.
In precedenza, era la direttiva 2000/35/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo 231/2002, che trovava applicazione alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e, dunque, a qualsiasi fornitura di merci o prestazione di servizi rese dietro al pagamento del prezzo stabilito Tale direttiva non si occupa di armonizzare i termini di pagamento, né stabilisce termini perentori, ma ha il pregio di aver introdotto un importante diritto per il creditori, ovvero quello di ottenere, in caso di mancato pagamento, interessi maggiorati senza necessità di un sollecito.
A questo proposito, nel caso in cui non siano presenti disposizioni dedicata alla data o al periodo del pagamento in contratto, l’art. 3, comma 1 della Direttiva dispone che gli interessi decorrono, trascorsi 30 giorni, dalla (1) data di ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento ricevimento delle merci o prestazione dei servizi se (i) la fattura o la richiesta di pagamento è anticipata rispetto alla consegna delle merci o alla prestazione dei servizi o se (ii) la data di ricevimento di tali documenti non è certa; (2) accettazione o verifica di conformità delle merci o dei servizi prevista per legge o per contratto, se il debitore riceve la fattura anteriormente alla data di tale accettazione o verifica di conformità.
La più recente direttiva 2011/7/UE, invece, è intervenuta per “ammodernare” il sistema normativo ed portare vantaggio alle imprese comunitario nel tentativo di portare sollievo al sistema dei pagamenti, e ovviare per quanto possibile alla pratica dei ritardi di pagamento.
Tuttavia, l’impianto giuridico in parola si differenzia a seconda che si tratti in materia di transazioni commerciali tra imprese ovvero di transazione commerciali tra imprese e pubblica amministrazione.
E purtroppo, nulla è detto di particolarmente “nuovo” per ciò che concerne il primo gruppo, ovvero quello costituito dalle transazioni commerciali tra imprese, in quanto la direttiva si limita ad affermare che è auspicabile che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente tra le imprese non superino generalmente 60 giorni e che eventuali termini più lunghi pattuiti non risultino gravemente iniqui per il creditore. E, dunque, nessun vero e proprio obbligo, ma solo una indicazione di massima.
L’approccio muta radicalmente se passiamo ad analizzare le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni per le quali è, invece, introdotto un nuovo sistema ammortizzato dei termini di pagamento, grazie all’introduzione del prima citato termine massimo, e non derogabile, di 60 giorni di calendario vincolante per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (art. 4, comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30 giorni (art. 4, comma 3).