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Diritto Internazionale – Il Contratto di agenzia nel diritto Turco.

La legge Turca richiede espressamente il principio dell’autonomia in capo all’agente (Acentelik) di commercio (art. 116, comma 1), pur dovendo egli agire in stretto ossequio alle istruzioni dettate dal preponente in una determinata zona o territorio. Dunque, e in linea di principio, similmente a quanto accade nel nostro ordinamento, l’agente è libero di stabilire l’intensità della prestazione prestata, le modalità e gli orari di lavoro. Egli può anche concludere contratti in nome del preponente se quest’ultimo lo ha espressamente autorizzato per iscritto (art. 121 c. comm.), ma non può prestare la propria attività per più preponenti dello stesso settore – sia esso monomandatario, plurimandatario, con esclusiva o senza.

E, se non è richiesta forma scritta per la validità del contratto di agenzia, con eccezione dell’agente di assicurazioni il cui rapporto deve essere sottoposto a registrazione – l’eventuale procura concessa all’agente per la conclusione diretta di contratti in conto del preponente necessità, invece, della forma scritta e della pubblicità – tramite deposito – presso il competente ufficio del Registro di Commercio, che tuttavia limiterà la pubblicità al contenuto della procura, omettendo il testo del contratto presupposto.

È interessante notare che la legge Turca non si esprime sulla “natura” dell’agente né su quella del preponente, e dunque la dottrina ha ritenuto di poter affermare che l’istituto di agenzia non distingue tra persone fisiche o persone giuridiche o tra cittadini di nazionalità Turca e stranieri. Parimenti, non esiste alcun obbligo di iscrizione ad Albi o Registri dedicati. Si può dunque concludere che l’attività di agente è liberamente esercitabile.

Quando dotato di procura, in capo all’agente di commercio sorgono ulteriori obblighi e responsabilità, quali ad esempio il dovere di trasmettere il testo del negozio, specificando diritti e i doveri dei contraenti e, inoltre, seguendo le direttive del preponente con specifica attenzione alla determinazione dei prezzi e dei termini di vendita dei prodotti. Nel caso in cui il preponente non abbia fornito indicazioni sufficienti ovvero quando vi sia pericolo che l’equilibrio economico dell’accordo penda in sfavore di questo, l’agente assume un ruolo più attivo e, agendo nell’interesse del preponente, ha facoltà di trattare proprio come se egli stesso fosse impegnato in prima persona, assumendo tutte le decisione ritenute necessarie. Solo se munito di procura, e solo per merci di cui ha effettuato la consegna, l’agente è autorizzato a ricevere somme di denaro che dovrà poi trasmettere al preponente nei termini pattuiti.

In caso di liti relative a contratti conclusi per il suo intervento, l’Agente può essere convenuto e/o agire in giudizio in Turchia per conto del suo preponente estero.

Come è regolata l’ipotesi in cui l’agente abbia concluso un contratto in nome del preponente senza esservi autorizzato (falsus procurator)? In questi casi p il preponente, se non intende dare esecuzione al contratto, ad essere obbligato a comunicare il suo rifiuto al terzo non appena abbia avuto notizia della conclusione dell’accordo.

Il preponente è tenuto a pagare all’agente di commercio una provvigione e a rifondere le spese straordinarie che egli abbia affrontare per concludere l’affare – spese di marketing, spese per evitare danneggiamenti alla merce – per tutti i contratti conclusi con terzi e andati a buon fine. Altresì, il preponente dovrà riconoscere la provvigione quando abbia concluso direttamente affari con clienti o nella zona di esclusiva dell’agente. Nei rari casi in cui il contratto non dovesse fissare l’ammontare delle provvigioni, allora si farà ricorso agli usi commerciali, con riferimenti ai parametri normalmente applicati dagli agenti che operano nel medesimo settore merceologico.

La normativa turca concede alle parti piena libertà nel decidere se porre un termine, o meno, alla validità del contratto. Nel caso questo sia stato stipulato a tempo indeterminato, entrambe hanno facoltà, ex art. 133 del cod. comm. di recedere con preavviso minimo obbligatorio di tre mesi. All’opposto, in caso di contratto a termine, il recesso può sì essere invocato in qualsiasi momento, ma solo in presenza di gravi e comprovati motivi tra i quali, tipicamente, sono ricompresi tra gli altri, il mancato pagamento delle provvigioni, l’insolvenza di una delle parti, la violazione del patto di non concorrenza  e la perdita della capacità d’agire di una delle parti.

Alla scadenza del contratto, ovvero al momento della sua risoluzione, non è garantito a favore dell’agente alcun diritto a ricevere un’indennità di fine rapporto. Ugualmente, anche nel caso in cui sia stato assunto dall’agente un accordo di non concorrenza post-contrattuale, al preponente non è fatto obbligo di riconoscergli alcun compenso. Ciò precisato, osserviamo che i tribunali Turchi hanno assunto decisioni di segno opposto rispetto a quanto appena considerato in riferimento alla norma applicabile. Ovvero, hanno riconosciuto in capo all’agente il diritto a ricevere un giusto indennizzo – a volta considerato sotto la veste di risarcimento del danno – in casi in cui l’agente ha procurato al preponente nuovi clienti ampliandone sensibilmente il giro d’affari o quando il profitto derivante dai nuovi clienti procurati sia continuo e permanente nel tempo. Altra condizione posta per il riconoscimento dell’indennità a favore dell’agente è che la risoluzione non sia dovuto a sua colpa.

È concessa ai contraenti piena libertà nella scelta della legge applicabile al contratto, pur nel necessario rispetto delle norme di applicazione necessaria e dell’ordine pubblico. In mancanza di scelta, è applicabile la legge del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e, dunque, nella pressoché totalità dei casi, la legge turca. Eventuali clausole che derogano alla giurisdizione ordinaria o che introducono una clausola compromissoria sono considerate valide ed efficaci, a condizione che siano pattuita per iscritto.  Nel caso in una clausola contrattuale dovesse violare le disposizioni di legge, il diritto turco prevede che la stessa sia “sostituita” dal principio di diritto turco applicabile, fatto salvo ,dunque, il contratto nel suo complesso che non sarà travolto dalla nullità della singola clausola.

fonte: http://www.rivistadelleimprese.it/rivista/diritto-internazionale-il-contratto-di-agenzia-nel-diritto-turco/

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