HONG KONG, DOPO LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, VERSO LA WHITE LIST PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Pubblicato su Rivista delle Imprese e dei Mercati Internazionali
La legge di ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong è approdata finalmente in Gazzetta Ufficiale (legge 18 giugno 2015, n. 96, Gazzetta Ufficiale 155 del 7 luglio).
Entrata in vigore e disposizioni principali della convenzione:
Entrerà in vigore in seguito allo scambio degli strumenti di ratifica e, per l’Italia, avrà effetto:
- per le ritenute alla fonte, sui redditi realizzati dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore (1° gennaio 2016, ipotizzando che lo scambio degli strumenti di ratifica avvenga entro la fine di quest’anno);
- per le altre imposte sul reddito dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della convenzione.
La convenzione è sostanzialmente conforme allo standard Ocse. Analizziamo le disposizioni più significative del trattato stesso ovvero quelle inerenti gli utili delle imprese (all’art. 7), i dividenti (all’art. 10), gli interessi (all’art. 11), i canoni (all’art. 12) e gli utili di capitali (all’art. 13);
Utili di impresa
In riferimento al trattamento degli utili di impresa, è introdotto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest’ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
Dividendi
In riferimento alla disciplina dei dividendi, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente, gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente a un’aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Al riguardo, poiché la normativa di Hong Kong non prevede ritenute alla fonte sulla distribuzione dei dividendi a soggetti non residenti, i dividendi in entrata pagati a residenti italiani non subiranno alcuna ritenuta alla fonte in Hong Kong.
Interessi, canoni e royalties
Per quanto concerne il trattamento di interessi, canoni o royalties, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente, gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente ad un’aliquota rispettivamente del 12,5% (interessi) e del 15% (canoni o royalties).
Per gli interessi in entrata pagati a residenti italiani, la normativa interna di Hong Kong stabilisce che non venga applicata alcuna ritenuta sugli interessi pagati a non residenti, pertanto essa troverà applicazione in luogo della tassazione convenzionale.
Mentre in merito alle royalties in entrata pagate a residenti italiani, la disciplina fiscale interna di Hong Kong stabilisce l’applicazione di un’aliquota pari nella generalità dei casi al 4,95%; dal momento che tale aliquota si colloca ben al di sotto di quella stabilita convenzionalmente, presumibilmente anch’essa continuerà ad essere applicata in luogo di quest’ultima.
Utili di Capitali
Per le plusvalenze derivanti dall’alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari, ove non facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione o relative a società immobiliari, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.
Lo scambio d’informazione, è previsto dall’articolo 26 della nuova convenzione con una formulazione conforme allo standard Ocse del 2005 che consente di superare il segreto bancario. Hong Kong quindi, pur rimanendo classificata nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al Dm 21 novembre 2001 sarà inclusa nella white list dei Paesi che danno un adeguato scambio d’informazioni, di cui al Dm. 4 settembre 1996, con effetti molto rilevanti.
In conclusione si può affermare che gli effetti complessivi generati dall’emanazione delle nuove white lists e dalla definitiva entrata in vigore della disciplina convenzionale favoriranno, in un’ottica di pianificazione fiscale ed in presenza di valide ragioni economiche, la scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell’insediamento delle società (soprattutto holding e sub-holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, per quelli in Cina.
Rag., Commercialista e Revisore Legale, Enrico Feliziani rende la propria consulenza, tra gli altri, nel settore della fiscalità internazionale e del processo tributario, occupandosi di pianificazione finanziaria, budgeting e, in genere, di consulenza alle imprese